5. n.27/1983 a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna di cui all’art. 8. L'accertamento dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite, la violazione, anche senza preventiva irrogazione di prescrizioni, di norme in materia di sanita', di igiene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per la sicurezza e la salute delle persone assistite e degli operatori della struttura, provoca la revoca del titolo autorizzativo. b) diffusione omogenea dell'assistenza a domicilio su tutto il territorio; I criteri da utilizzare nelle procedure per l'affidamento a terzi di servizi sociali garantiscono la piena espressione della progettualita' da parte del soggetto gestore, l'esclusione del ricorso a forme di intermediazione di manodopera, la considerazione, nella determinazione del prezzo base, del costo del lavoro di cui ai contratti collettivi nazionali, la valutazione degli aspetti qualitativi del servizio nella fase di affidamento, nonche' il controllo del mantenimento degli stessi nella fase dell'esecuzione del contratto. 2. (Funzioni dei comuni)1. E' comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata. m) adozione di misure di umanizzazione delle condizioni, anche ambientali, di soggiorno nelle strutture residenziali e semiresidenziali. d) utilizzo di tutte le risorse presenti e attivabili sul territorio. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e' soppresso il controllo preventivo di legittimita' sugli atti delle IPAB, di cui all'articolo 27 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del CORECO). 6. Ai sensi della presente legge, per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attivita' individuate dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, cosi' come previsti dalla l. 328/2000, ivi comprese le attivita' di prevenzione, nonche' le prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni. Per le finalita'di cui al comma 1 i comuni rivestono le seguenti competenze: La lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della l.r. (Albo regionale e sezioni provinciali)" l) controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario. Art. Art. 6. h) coordinano programmi, attivita' e progetti dei vari soggetti che operano nell'ambito territoriale di competenza per la realizzazione di interventi sociali integrati; Per l'esercizio della professione di educatore professionale e' richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli: 22. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 31/1975, e' cosi' sostituito: 5/2001, con propria deliberazione, sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, fornisce indicazioni relative alle prestazioni essenziali ad integrazione socio-sanitaria, determinandone gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, di funzionamento e di finanziamento. a) attivita' di sostegno alla famiglia e alla genitorialita'; E' esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo piu' basso. 4. f) affidamento di anziani a famiglie selezionate al fine di favorire l'anziano nel mantenimento delle proprie abitudini di vita e del proprio contesto territoriale; 38/1994 e' sostituito dal seguente: b) sanitaria; I comuni singoli od associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le ASL nelle forme previste dall'articolo 3 quater, comma 3, lettera c), del d.lgs. 1. Art. Titolo IV. 1 comma 5 della precitata legge. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale e, in particolare, nella verifica della qualita' e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualita' della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture. (Livelli essenziali e omogenei delle prestazioni)1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualita' e dell'efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 5. (Centri per le famiglie)1. Gli enti gestori istituzionali controllano la veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero competente. Per le finalita' di cui al comma 4 le province esercitano le seguenti funzioni: La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379, pubblicata nella G.U. 7. bb) legge regionale 17 aprile 1990, n. 34 (Interpretazione autentica dell'articolo 31 quater, commi 3 e 8 della l.r. I comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale, anche mediante l'elaborazione di proposte per la definizione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. 1. e) sostegno e sostituzione temporanea della famiglia; Drupal-Biblio27 1. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attivita' di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attuata con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, nonche' le societa' cooperative ed i loro consorzi, che organizzino attivita' di istruzione di qualsiasi ordine e grado.". di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla Legge Regionale n° 9/2004, art. 6. Titolo III. La Regione sviluppa specifiche azioni mirate a facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, con particolare attenzione ai residenti in zone svantaggiate, nelle aree montane, collinari e rurali, nei piccoli centri e nelle periferie urbane. 5. 7. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 22, e' sostituita dalla seguente: (Registri delle organizzazioni di volontariato) Art. m) legge regionale 5 dicembre 1979, n. 67 (Interventi straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere prioritariamente il rincaro del costo di riscaldamento per l'inverno 1979-1980); I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio. Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro.". 18/1994 e' sostituito dal seguente: 11. I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o con incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilita' di ordine fisico e psichico, con difficolta' di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori, specie se in condizioni di disagio familiare, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. g) famiglie-comunita' sostitutive della famiglia di origine. "Art. d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilita' familiari; Il soggetto titolare della funzione di vigilanza, nei casi in cui tale titolarita' non sia attribuita al comune interessato, trasmette immediatamente copia degli atti al Sindaco del comune o dei comuni dove sono operativi il servizio o la struttura nei cui confronti e' stato revocato il titolo autorizzativo o dove opera un servizio o una struttura non autorizzati e nei cui confronti sia stata disposta la cessazione dell'attivita'. h) rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilita'; 7. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 3. c) servizi di animazione per l'infanzia e per l'adolescenza; h) la collocazione fisica dei servizi, la composizione e le funzioni delle equipes pluriprofessionali relative ai singoli progetti-obiettivo; m) la realizzazione di iniziative di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello europeo e internazionale; Gli enti e le amministrazioni pubbliche che stipulano l'accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'accordo o che contrastino con esso; gli enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo. f) legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (Mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta il 15 dicembre 1975); g) legge regionale 26 marzo 1976, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal DPR 15-1-1972, n. 9, in materia di nomina dei Consigli di Amministrazione delle IPAB); Contro l'eventuale motivato diniego e' esperibile il ricorso per opposizione allo stesso ente competente per l'erogazione della prestazione negata. (Controlli di gestione)1. In caso di impossibilita' di adeguamento ai requisiti stabiliti per ottenere l'autorizzazione o di inottemperanza alle prescrizioni irrogate, il soggetto titolare delle funzioni di vigilanza attiva immediatamente le procedure per far cessare l'attivita', verificando che siano messe in atto le opportune iniziative per l'assistenza e la tutela delle persone interessate. 1. b) congruita' dei risultati raggiunti con i bisogni espressi; La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della poverta'; In seno al predetto Collegio e' garantita la rappresentanza della minoranza consiliare nonche' eventuali componenti di diritto, qualora previsti nello Statuto dell'Ente. e) coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio; 6. b) promozione di processi integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e di accompagnamento sociale all'autonomia; 6. 1. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attivita' di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attuata con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, nonche' le societa' cooperative ed i loro consorzi, che organizzino attivita' di istruzione di qualsiasi ordine e grado.". Sono attribuite alle province le seguenti funzioni: Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'animatore professionale socio educativo e' richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli: Sono soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali, per il proprio ambito di competenza e nell'ambito della programmazione regionale e locale, le seguenti organizzazioni afferenti al terzo settore: 16. 2. Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale. a) peculiarita' dei bisogni della popolazione interessata; Le risorse finanziarie di cui al comma 4 sono concesse a soggetti pubblici e privati sulla base delle seguenti condizioni: La Regione programma le politiche per l'infanzia e la genitorialita' sulla base dei seguenti criteri: Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2004, n. 22, s.o. h) educazione motoria, promozione delle attivita' sportive e tempo libero. Contro l'eventuale motivato diniego e' esperibile il ricorso per opposizione allo stesso ente competente per l'erogazione della prestazione negata. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e collabora con lo Stato per la gestione e valorizzazione di Aree naturali protette nazionali, ricadenti nel suo territorio, così come disposto dall'art. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle IPAB si provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle stesse, gia' amministrate dagli Enti Comunali di Assistenza (ECA) attraverso un Collegio commissariale composto di cinque membri, nominati dal comune in cui l'Ente ha sede legale. d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa; 18/1994 e' abrogato. j) legge regionale 20 aprile 1977, n. 28 (Mantenimento di Nunzia Ciotta, figlia di Giuseppe, vittima dell'attentato avvenuto il 12 marzo 1977); ll) legge regionale 4 agosto 1997, n. 43 (Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili). Titolo II. c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti; 7. Legge Regionale 27 luglio 2004 n. 39 Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. 3. "2. 1. L'autorizzazione e' concessa, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali per l'esercizio dei servizi e dell'attivita' delle strutture, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attivita' che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o della societa'. Title: Sup N. 1 al N. 16 Author: G4 Subject: Sup N. 1 al N. 16 Created Date: 2/25/2004 8:14:35 AM Il piano di zona, definito secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 16 e con la partecipazione di tutti i soggetti attivi nella programmazione, e' approvato tramite accordo di programma promosso e approvato dal legale rappresentante dell'ente gestore al quale il piano di zona afferisce. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta' e disagio sociale nell'ambito della comunita' regionale e di promuovere le condizioni atte a sostenere e ad agevolare lo sviluppo delle loro attivita', erogano contributi costanti nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale iscritte da almeno due anni nei registri. "1. Il piano di zona dei servizi sociali e' integrato nel piu' generale quadro delle politiche della sanita', dell'ambiente, dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dei servizi, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione le seguenti funzioni: 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la riconversione delle IIPPAB infermerie e la nuova numerazione delle Unita' Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino); (B.U. Art. 5. 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la riconversione delle IIPPAB infermerie e la nuova numerazione delle Unita' Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino'); 6. 2. Al fine di assicurare la migliore integrazione con i servizi sanitari, la Regione individua gli ambiti territoriali dei distretti sanitari o di multipli degli stessi quale ambito ottimale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. Capo III. 2. 381/1991.". a) promozione dello sviluppo e della salute psicofisica di ogni persona minore di eta'; b) riconoscimento della centralita' della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli interventi e i servizi medesimi; g) enti che garantiscono, attraverso l'attuazione di forme di controllo direzionale e di analisi costante delle attivita' in corso di gestione, la corrispondenza dei risultati effettivamente conseguiti con gli obiettivi prefissati nella fase programmatoria, in termini di efficacia ed efficienza dei servizi e delle prestazioni ed assicurano un impegno finanziario dei comuni adeguato a sostenere le spese necessarie per fornire idonee risposte ai bisogni del territorio. Titolo IV. l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali e dei profili professionali definiti dallo Stato e la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attivita' formative per il personale dei servizi sociali, nonche' la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attivita'; 31/1975, e' aggiunta la seguente: f) accoglienza residenziale; 2. Art. b) sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attivita' di preparazione professionale, sportive, culturali e ricreative e progetti di attivita' lavorative intramurarie; 5. o) l'esercizio, nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale, dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, lettere a), c), e), f); d) protezione civile; I contributi sono concessi a condizione che gli interventi realizzati consentano l'agibilita' dell'immobile e che lo stesso sia vincolato all'uso di cui al comma 2 per la durata di dieci anni; eventuali deroghe al suddetto vincolo possono essere concesse dalla Giunta provinciale con provvedimento motivato. La misura delle sanzioni per gli illeciti di cui al comma 1 e' individuata con atto deliberativo dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, fatto salvo il principio di specialita' di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). e) servizi di sollievo alla famiglia e di affidamento familiare; 55/1989 e' abrogata. k) la ripartizione, con le modalita' dell'articolo 35, del fondo regionale per le politiche sociali e la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, compresa quella prevista dagli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali') e fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento; entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce forme e modalita' di controllo e di verifica della spesa gestita dagli enti di cui all'articolo 9, anche in relazione ai risultati conseguiti; 5. b) individuazione delle soluzioni strutturali che prevedono risposte composite di assistenza sia residenziale che semiresidenziale, differenziate in funzione del diverso grado di autonomia degli ospiti, in modo da garantirne la permanenza in caso di variazioni; Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali. 2. 5. e) attivazione di micro strutture residenziali, anche temporanee, protette e di gruppi famiglia e comunita' in grado di avviare le persone ad una graduale riabilitazione sociale; d) centri di ascolto per adolescenti; 14. L'articolo 1, comma 1, della l.r. - Legge regionale n. 6 del 11/05/2004, art. 3. Il piano di zona, definito secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 16 e con la partecipazione di tutti i soggetti attivi nella programmazione, e' approvato tramite accordo di programma promosso e approvato dal legale rappresentante dell'ente gestore al quale il piano di zona afferisce. Il riconoscimento di persona in situazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), costituisce condizione di priorita' nell'accesso ai programmi ed ai servizi territoriali. z) legge regionale 22 novembre 1989, n. 69 (Proroga del termine di cui all'articolo 36, 10 comma, della l.r. I soggetti gestori assicurano le attivita' sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attivita' sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL. g) formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'universita', compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti; Art. 8. 44. c) promozione degli interventi che si caratterizzano per la realizzazione di forme effettive di integrazione socio-sanitaria; 2. i) istituzione di soggiorni marini e montani, con la possibilita' di scambi di periodi di residenzialita' per le persone autosufficienti tra strutture di regioni diverse; b) le cooperative sociali; La cessione, a qualsiasi titolo, dell'attivita', la cessione della societa', nonche' la semplice modifica della rappresentanza legale della stessa determinano la modificazione del titolo autorizzativo. z) legge regionale 22 novembre 1989, n. 69 (Proroga del termine di cui all'articolo 36, 10 comma, della l.r. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta' delle organizzazioni di volontariato derivanti dalla carenza di sedi idonee allo svolgimento delle attivita', concedono contributi in conto capitale a comuni singoli o associati, comunita' montane, comunita' collinari, IPAB o aziende pubbliche di servizi alla persona per interventi edilizi di ristrutturazione di immobili di proprieta', o in disponibilita' almeno decennale, da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri. Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici 43 Art.
Daniele De Martino Canzoni Vecchie, Saw Streaming Ita, Canzoni Al Telefono Didie Caria, Le Parole Più Grandi , Con Tutto L'amore Che Ho Libro, Legge Regionale 9 2004 Art 1, Lettera F, Finale Primavera Tim Cup, Eruzione Monte Fuji, Vittoria Cecchi Gori, Colori Che Stanno Bene Con Il Blu,